Art. 2.

      1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «Trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e la parola: «richiesta» è sostituita dalla seguente: «opposizione»;

          b) al comma 4, le parole: «La richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «L'opposizione»;

          c) al comma 11, il secondo periodo è soppresso.